Assenze, validità anno scolastico e deroghe al monte ore A.S. 2024/2025
In riferimento all’oggetto, si precisa quanto segue:
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
L’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122 del 2009 prevede che “le istituzioni scolastiche possano stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite”.
La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.
Si ritiene utile puntualizzare che, nel conteggiare le ore di assenza, saranno considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate, salvo i casi contemplati nel regolamento di istituto relativo alle assenze e alla validità dell’anno scolastico (allegato) e riepilogati nella presente circolare.
Il Collegio dei Docenti, infatti, nella seduta del 08 ottobre u.s., ha deliberato i criteri generali validi per il nostro istituto che specificano i casi eccezionali, certi e documentati idonei a legittimare speciali deroghe al limite massimo di assenze consentite dalla normativa vigente. Resta fermo il principio per cui il Consiglio di Classe sia in possesso di sufficienti e congrui elementi di valutazione dello studente in tutte le discipline.
Per opportuna informazione si elencano pertanto i suddetti criteri che consentono di derogare esclusivamente rispetto a:
- Motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, terapie mediche certificate, day hospital) purché documentati da apposita certificazione medica attestante la data di ricovero e di dimissione, nonché l’eventuale periodo di convalescenza convalidato con certificazione del medico curante. Le assenze continuative (almeno 7 giorni) o ricorrenti per grave malattia senza ricovero ospedaliero, devono essere documentate con certificato di un medico specialista attestante la gravità della patologia o dal medico curante a fronte di una certificazione specialistica depositata agli atti della scuola;
- Motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria; lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; rientro nel paese di origine per motivi religiosi)
- Partecipazione ad attività di formazione artistica e musicale e/o ed esami per l’acquisizione di titoli culturali a giudizio insindacabile del consiglio di classe, richieste e certificate dall’Ente competente;
- Entrate posticipate o uscite anticipate per:
– terapie continuative per gravi patologie;
– analisi mediche documentate;
– donazione di sangue;
– attività culturali (conservatorio musicale o altra attività culturale) che vedono l’allievo attore o relatore;
-partecipazione ad attività sportive agonistiche (gare) organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. debitamente richieste e certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza.
Tutte queste assenze devono essere comunicate tempestivamente al coordinatore di classe e giustificate in tempo reale con l’invio tramite mail all’indirizzo dedicato della segreteria e corrispondente all’unità operativa abilitata al trattamento dei dati sensibili.
Non sono prese in considerazione, ai fini delle deroghe, documentazioni inviate oltre il secondo giorno dal rientro in classe dello studente.
Nell’ottica di una sempre più alleanza educativa, si invitano i genitori a monitorare le assenze dei propri figli ed a porre particolare attenzione alla frequenza costante e continuativa alle lezioni durante tutti i periodi dell’anno scolastico.
ALLEGATO:
- Regolamento assenze e validità anno scolastico
Personale scolastico
Docente